Lo Statuto

Art. 1

E’ costituita l’Associazione denominata " Associazione Progetto Portaperta Onlus", con sede in Roma, via Val d’Ossola, 105. Essa ha durata a tempo indeterminato


Art. 2

L'Associazione non ha finalità di lucro ed e’ retta, oltre che dalle disposizioni di legge in materia, dall’atto costitutivo e dal presente statuto, dalle disposizioni e dai principi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ed in particolare dall’art.10 e seguenti, che si intendono qui richiamati anche ai fini fiscali.

L’associazione persegue esclusivamente finalita’ di solidarieta’ sociale. E’ esclusa qualsiasi finalita’ politica, sindacale o datoriale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potra’ collaborare con altri enti, pubblici o privati, con finalita’ analoghe alle proprie, mantenendo in ogni caso la propria autonomia


Art. 3

L’Associazione si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti di terzi, nel settore dell’assistenza sociale e socio sanitaria: piu’ in particolare, nel campo del sostegno e reinserimento delle persone in difficoltà per ragioni di carattere sociale con specifica attenzione ai soggetti con problemi di tipo abitativo e lavorativo.

Piu specificatamente l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

  1. Ospitalità temporanea a persone in difficoltà e specificamente madri con i loro bambini, donne in gravidanza, bambini, nuclei familiari, per il tempo necessario al loro autonomo reinserimento nella società e nella famiglia. Tale servizio potrà svolgersi anche mettendo degli immobili a disposizione delle persone assistite.
  2. Attività formative per i volontari, per le persone che si orientano ad accogliere nella propria famiglia mamme e bambini in difficoltà, per giovani interessati a crescere nella dimensione dell'accoglienza
  3. Iniziative editoriali attinenti agli scopi dell'Associazione
  4. Ogni altra iniziativa ritenuta utile al conseguimento degli scopi sociali.

E’ escluso lo svolgimento di attivita’ diverse da quelle menzionate alla lettera a), primo comma, dell’art.10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.


Art. 4

I principi costitutivi dell’associazione, le ragioni di fondo che animano l’attività dei suoi iscritti, i suoi scopi ed obiettivi sono piu’ dettagliatamente contenuti nella Carta dei Principi, che sara’ elaborata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli associati.


Art. 5

Organi dell'Associazione sono:

  1. L'Assemblea degli associati.
  2. Il Presidente
  3. Il Tesoriere
  4. Il Consiglio Direttivo
  5. Il Collegio dei Revisori, ove nominato dall’Assemblea.


Art. 6

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi. Gli associati sono tenuti alla corresponsione della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e alla partecipazione alla vita associativa.

Sono associati Fondatori quelli intervenuti nell’atto costitutivo; sono associati Ordinari tutti coloro che intervengono successivamente e la cui adesione risulta con delibera del Consiglio Direttivo.


Art. 7

Chiunque ne abbia interesse può fare domanda motivata di ammissione all'Associazione, precisando di aver preso lettura del presente statuto, di condividere gli scopi della carta dei principi, di intendere partecipare alla vita associativa e di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale. Il Consiglio Direttivo provvede all'eventuale ammissione sulla base delle motivazioni esposte.


Art. 8

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.


Art.9

L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L’Associazione può, inoltre, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.


Art. 10

L'associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, con preavviso di almeno tre mesi; il preavviso non e’ dovuto ove ricorra una giusta causa. Nei confronti degli associati non in regola con il pagamento della quota associativa da almeno un anno e di quelli che per qualunque causa hanno dimostrato di non condividere gli scopi dell'Associazione, può essere promosso dal Consiglio Direttivo procedimento di esclusione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea a maggioranza.


Art. 11

L'Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Essa è convocata almeno una volta l'anno e tutte le volte che sia necessario.

L'Assemblea è ordinariamente convocata dal Presidente con avviso scritto recapitato - mediante raccomandata, o telegramma, o telefax, o invio telematico o altro mezzo idoneo - agli associati almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Il Presidente deve convocare senza indugio l’assemblea quando ne sia fatta richiesta scritta – mediante le predette modalita’ - da almeno un terzo degli associati. L’Assemblea è convocata presso la sede sociale ovvero nel diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione. L'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio, sulla nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente e su tutte le questioni ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché sulle questioni ad essa sottoposte dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.
In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dalla metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
Ciascun associato può intervenire all'Assemblea personalmente o per delega scritta ad un altro associato.
Ogni associato potrà essere portatore al massimo di tre deleghe. Gli Associati che rivestono la carica di Presidente o Consigliere non possono partecipare a votazioni su materie che li riguardino.
Le delibere sono assunte a maggioranza con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli intervenuti, salvo che la legge, l’atto costitutivo o il presente statuto dispongano diversamente. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e ne è fatto verbale a cura di un segretario nominato dai presenti in ogni seduta.


Art. 12

L'Assemblea degli associati può modificare il presente statuto e la Carta dei Principi con il voto favorevole di due terzi degli associati.


Art. 13

Il Presidente è eletto a maggioranza dall’Assemblea tra gli associati che sono chiamati a comporre il Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Esso riveste la carica di Presidente sia dell’Associazione che del Consiglio Direttivo, ed ad esso spettano la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale. In caso di urgenza, il Presidente piò iniziare giudizi e resistere ad essi, in qualsiasi sede giurisdizionale e in qualsiasi stato e grado di giudizio, nonché promuovere provvedimenti di natura conservativa o esecutiva.

Il Presidente riferirà sull’esercizio di questi poteri alla prima seduta successiva del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le sue funzioni, compresa quella di rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, sono assunte dal consigliere più anziano di età.


Art. 14

Il Consiglio Direttivo si compone di cinque consiglieri eletti dall'Assemblea tra gli associati. I suoi componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibilio. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno e tutte le volte che sia necessario, mediante convocazione del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, tranne quelli che dalla legge, dall’atto costitutivo, o dal presente statuto sono riservati all’Assemblea degli associati; esso potrà adottare, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge, dall’atto costitutivo, o dal presente statuto, uno o più regolamenti allo scopo di disciplinare l’attivita’ interna dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo redige e presenta il bilancio annuale da sottoporre all’Assemblea per la relativa approvazione.

Ove lo ritenga necessario, il Consiglio Direttivo nomina un Segretario dell’Associazione. Il Segretario promuove iniziative d’intesa con il Presidente, cura l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente nelle sue iniziative e nelle relazioni esterne.


Art 15

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Al Tesoriere è affidata la gestione finanziaria e contabile dell’Associazione. Lo stesso inoltre predispone la bozza di bilancio e tiene aggiornata la contabilità.


Art. 16

L’Assemblea può istituire un Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, ai quali sono affidati i compiti di vigilanza e accertamento della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risulanze dei libri e delle scritture contabili.

I suoi componenti sono nominati dall’Assemblea degli associati che ne designa anche il presidente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Non possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo in carica.


Art. 17

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo iniziale di Euro 6.000,00.

Il patrimonio sarà incrementato dai contributi, dalle sponsorizzazioni, dai lasciti, dalle donazioni e dai legati.


Art. 18

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

  1. le quote associative, contributi di privati, sponsorizzazioni, donazioni e lasciti testamentari;
  2. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni, anche a premi;
  3. contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;


Art. 19

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460:

  1. e’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo le cause di scioglimento del rapporto associativo previste dalla legge, dall’atto costitutivo e dal presente statuto;
  2. e’ esclusa la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
  3. l’Associazione si obbliga ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  4. L’Associazione si obbliga a devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 20

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle leggi in materia.